Se tutte le aziende fossero perfettamente in regola riguardo alle normative da seguire, ai parametri sulla sicurezza, ai pagamenti ai dipendenti e alle tasse, ovviamente non esisterebbero degli organi di controllo ad accertare che tutto fili nel migliore dei modi. Purtroppo la realtà è ben diversa ed ogni giorno balzano agli onori della cronaca irregolarità, evidenziate dalla stampa e in grado di smascherare anche l’impresa più insospettabile. In questo senso, tutte le aziende sono a rischio ispezioni e sanzioni, ma il trucco è proprio quello di agire nel modo più trasparente possibile e non rischiare di veder bloccati obiettivi vincenti per un illecito, anche piccolo, compiuto in passato.
Le Camere di commercio, in particolare, svolgono tali funzioni ispettive soprattutto in merito alla tutela del consumatore. Quasi sempre, infatti, le ispezioni e sanzioni se necessario, sono previste proprio per verificare che i beni vengano prodotti nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Ecco che periodiche sono le visite per una attenta osservazione alle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche, tessili. Per non parlare di quelle alimentari, che potrebbero mettere seriamente a rischio la salute dei cittadini se non esistessero severe regole da rispettare.
Fanno parte delle ispezioni e sanzioni relative, pure operazioni come denominazione e etichettatura di prodotti tessili e controlli su giocattoli importati o fabbricati, sul materiale elettrico, solo per citarne un paio. Allo stesso modo, la Camera di commercio può erogare sanzioni amministrative che derivano da violazioni di norme in materia commerciale e industriale. Nei servizi ispettivi, nello specifico, quindi si vigila sulla produzione di un prodotto o sulla realizzazione o svolgimento di un compito. I provvedimenti sanzionatori, invece, riguardano operatori economici che hanno commesso un illecito amministrativo accertato da un organo di pubblica autorità. In base alla legge 689/1981, quindi, il soggetto può o effettuare un pagamento o presentare scritti difensivi, in carta semplice, all’Ufficio sanzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione.