Decreto Fare stabilisce le modalità per la richiesta di risarcimento nel caso di lungaggini durante avvio ed esercizio dell’attività di impresa in base all’articolo 28 del Dl 69/2013, convertito nella L. 98/2013.
Le aziende italiane possono subito fare richiesta di indennizzo monetario per il ritardo burocratico della Pubblica Amministrazione nei loro confronti. La sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e dà diritto a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2mila euro.
Prassi
La domanda di rimborso è valida già dal 21 agosto di quest’anno. L’impresa può chiedere il risarcimento entro 7 giorni dalla scadenza della pratica, recandosi all’ufficio responsabile del ritardo. Se non ottiene risposta può fare ricorso al TAR. Tuttavia, nel caso in cui il ricorso sia giudicato inammissibile o respinto per manifesta infondatezza dell’istanza, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna l’impresa a pagare da un minimo di due volte a un massimo di quattro volte il risarcimento richiesto.
Rimborso
Se l’amministrazione è condannata a pagare, il tribunale dovrà dare comunicazione alla Corte dei Conti e al titolare dell’azione disciplinare nei confronti dell’ufficio competente, il quale può eventualemente prendere provvedimenti. Sono le singole amministrazioni che devono inserire nel proprio bilancio gli oneri per questi risarcimenti. In altri termini, al fine di ottenere l’indennizzo occorre attivare una specifica pratica, eventualmente ricorrere in tribunale e attendere il pronunciamento del magistrato, il che rende la misura non particolarmente appettibile: ciò vuol dire spendere soldi per ottenere un indennizzo minimo, e con il rischio di una condanna beffarda.
Entro febbraio 2015 il legislatore dovrà decidere se confermare, rimodulare o abrogare la misura, sentito il parere dei ministeri della Funzione Pubblica e dell’Economia e quello della Conferenza Stato Regioni.