L’imprenditore a capo di una azienda non può chiaramente controllare tutto e per questo si avvale dell’aiuto di validi collaboratori con competenze specifiche a seconda del settore di impiego. I suoi poteri nei confronti delle persone che assume sono limitati e, comunque, non devono mai intralciare la privacy personale, ecco perchè non potrà avere accesso alla posta elettronica e dovrà attenersi strettamente a tale regola. Del resto, la segretezza della corrispondenza è tutelata nel nostro ordinamento dalla Carta Costituzionale.
Una legge che non va mai violata e che riguarda, in particolare, l’art. 15 della Costituzione che dispone, infatti, che: “La liberta’ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Il codice penale punisce chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta…” (art. 616 cod. Pen.).
Con l’introduzione di altre forme di corrispondenza, qualche anno fa, la legge è stata leggermente modificata, aprendosi pure alle forme di comunicazione che avvengono per via telematica. Secondo l’art. 5, Legge 23 dicembre 1993, n. 547, tra posta tradizionale e quella via internet, infatti, non ci sono differenze. E’ come se si trattasse di corrispondenza chiusa e violarla è reato. Il datore di lavoro, quindi, che effettua dei controlli sull’utilizzo dell’account aziendale, entra in diretto contrasto con il divieto del controllo a distanza dell’attività lavorativa, posto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che prevede il divieto generale di installazione e l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che abbiano quale lo scopo di controllare a distanza l’attività dei lavoratori. L’unica giustificazione a tale atto, che deve comunque essere dimostrabile, riguarda esigenze improrogabili organizzative o di sicurezza. In tali casi, l’utilizzo di impianti dai quali possa derivare la possibilità di controllare a distanza l’attività lavorativa è legittimo. Questo però se l’evento sia già stato concordato con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro.